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Tempo fino a marzo per il 110% delle unifamiliari .

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Aiuti quater .

    Concessa la proroga del superbonus del 110% per le villette e case a schiera delle persone fisiche dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

    Tuttavia la proroga è riconosciuta  a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati (e accertati via pec dal direttore dei lavori) almeno il 30% dei lavori complessivi, comprensivi o meno, a scelta, degli interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati.

    Nel caso di  villette e  case a schiera che costituiscono l’abitazione principale di una persona fisica, che ne detiene la proprietà o il diritto reale di godimento, spetta, se l’intervento viene avviato dal 1° gennaio 2023, il superbonus nella misura ridotta del 90% per i pagamenti fino alla fine del 2023, a condizione che il contribuente abbia un «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro, determinato in base al quoziente familiare .

    Le persone fisiche che stanno già effettuando gli interventi  potranno effettuare i pagamenti agevolati al 110% anche nei primi tre mesi del 2023, per portarli in detrazione in Redditi o 730, indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 marzo 2023.

    I lavori dovranno essere comunque  terminati al fine del «consolidamento della detrazione» .

    Se  invece si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura», i lavori devono essere «effettuati» , non necessariamente terminati. Per le spese sostenute nel 2022, i relativi lavori devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2022, in quanto entro il 16 marzo 2023 è possibile cedere o scontare in fattura solo la parte dei lavori effettuati per i quali, rispettivamente, sono stati fatti i pagamenti o è stata emessa la fattura, con lo sconto.

    Nello stesso anno, infatti, i pagamenti vanno allineati con l’effettuazione dei relativi lavori.

    Per i  lavori effettuati e fatturati nell’anno 2022 vi devono essere i relativi pagamenti effettuati nello stesso anno. Se manca questo allineamento «nel medesimo anno di imposta», quindi, non è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma è possibile solo detrarre i pagamenti in dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

    Le stesse regole si applicano anche per i pagamenti e i lavori da effettuare nei primi tre mesi del 2023. Quindi, ai lavori effettuati in questo periodo devono corrispondere altrettanti pagamenti «nel medesimo» periodo.

    Si ricorda che chi al 30 settembre 2022 non si è limitato a certificare  il 30% dei lavori tramite la Pec del direttore dei lavori, ma ha anche presentato il primo Sal del 30% all’Enea, , se nei mesi di ottobre e novembre sono stati effettuati alcuni lavori, per questi soggetti, la proroga è come se non esistesse. Infatti il  posticipare parte di questi lavori programmati per l’ultimo trimestre 2022 ai primi mesi del 2023 significherebbe non riuscire a raggiunge il 30% del secondo Sal entro il 31 dicembre 2022, lasciando in dichiarazione le detrazioni relative agli eventuali bonifici pagati nell’ultimo trimestre 2022.

     

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