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Tassazione utili pagati nel 2018

  • di Luigi Mondardini

    Risoluzione 6.6.2019, n. 56/E. Utili dei soggetti IRES fino al 2017.

    La tassazione degli utili / dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche non in regime d’impresa, è stata equiparata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con conseguente assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% in luogo dell’applicazione della percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo, da ultimo modificata dal DM 26.5.2017 che l’ha innalzata dal 49,72% al 58,14% a partire dagli utili formati dal 2017.

    Per le somme corrisposte a:

    · persone fisiche per partecipazioni detenute in regime d’impresa;

    · società di persone;

    non sono state apportate modifiche con conseguente concorrenza delle stesse alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72%, 58,14% a seconda  dell’esercizio di formazione dell’utile.

     

    La nuova modalità di tassazione degli utili da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche private è applicabile ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 .

    Tuttavia, per gli utili prodotti fino al 2017 è stata prevista una disposizione transitoria che consente l’applicazione della previgente disciplina.

    In particolare  agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le seguenti percentuali di concorrenza al reddito complessivo.

    • utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007) percentuale di tassazione del 40%;
    • in  generale dal 2008, fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016) , tassazione sul 49,72%;
    • in  generale dal 2017, percentuale del  58,14%.

    In ogni caso a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

    Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti.

    In pratica gli  utili prodotti fino al 2017 la cui distribuzione è (stata) deliberata entro il 31.12.2017, pagati (o, meglio, percepiti) dal 2018 sono applicabili le vecchie regole;  dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione, con conseguente assoggettamento a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta.

    L’Agenzia, nella Risoluzione n. 56/E, ritiene necessario che la società, per consentire la corretta applicazione del regime transitorio, “tenga separata evidenza delle riserve di utili” a seconda dell’anno di formazione degli stessi (fino al 2007, dal 2008 al 2016, nel 2017 e dal 2018), tramite la compilazione del “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nel quadro RS del mod. REDDITI SC.

    Analogamente, la separata indicazione degli utili distribuiti (deliberati fino al 2022) in relazione al periodo di maturazione va fornita anche nel mod. CUPE rilasciato al socio.

     

     

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