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Tassazione dividendi .

  • di Luigi Mondardini

    La tassazione degli utili e dei dividendi per il 2017 e il 2018

    La legge di bilancio 2018 ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze, prevedendo l’applicazione della ritenuta al 26% anche sui dividendi/sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. 

    Con il  DM 26.5.2017 sono state  rideterminate  le percentuali di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2 e 68, comma 3 del TUIR.

    In base alle modifiche apportate è stata aumentata la percentuale di imponibilità al 58,14% per le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa.

    La Finanziaria 2018 ha quindi uniformato  l’imposizione sugli utili di natura qualificata e non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo anche per i primi la tassazione tramite ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili). 

    La nuova percentuale di imponibilità è applicabile agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, agli utili formati a partire dal 2017.


    Quindi, per i soci percettori resteranno valide le percentuali di imponibilità del del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

    Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 la percentuale passa al 58,14%.

    Il DM 26.5.2017 ha previsto inoltre una presunzione di favore in caso non venga specificato l’esercizio di formazione degli utili distribuiti ai soci:  agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

    La  L. 205 del 2017 contiene  un’apposita disciplina transitoria ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 ,continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017.


    Quindi agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche non in regime d’impresa, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le percentuali di concorrenza al reddito complessivo esposte nella tabella sopra; dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione con assoggettamento quindi a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta.

     

    Assonime con la circolare n. 11 del 17 maggio 2018 ha  auspicato  un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate circa  la possibilità di applicare la disciplina transitoria anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1 gennaio 2018.

     

     

     

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