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Super e iper ammortamento

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di bilancio 2017 propone il “super” e “iper” ammortamento.

    Sono dunque agevolati gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’ art. 164 lett. b) e b-bis del Tuir  effettuati :

    -      nel periodo d’imposta 2017

    -      e per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia la conferma d’ordine ed il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo.

    C’e’ però una novità :  l’introduzione del cd. “iper” ammortamento, pari al 150% del costo di acquisto, per gli investimenti in beni strumentali indicati nell’allegato “A” della legge di bilancio 2017.

    Si  tratta di “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0”, che a loro volta si suddividono in tre macro categorie.

    La prima delle quali comprende un elenco di macchine utensili la cui agevolazione è tuttavia condizionata non solo dall’effettuazione dell’investimento, ma anche dalla successiva interconnessione o integrazione con il sistema aziendale. Occorrono quindi due requisiti: l’acquisto del bene e l’interconnessione dello stesso con il sistema aziendale.  Ad esempio, se una macchina utensile compresa nell’allegato A alla legge di bilancio viene acquistata nel mese di aprile  2017 e nel corso del mese di maggio  è interconnessa con il sistema aziendale con conseguente entrata in funzione del bene, già per il periodo d’imposta 2017 è possibile fruire della maggiorazione del 150% della quota di ammortamento deducibile fiscalmente.

    Per poter fruire dell’iper ammortamento l’acquisto deve avvenire a partire dal 1° gennaio 2017. 

    È bene altresì ricordare che, a differenza del super ammortamento, per fruire dell’iper ammortamento del 150%, si richiede che l’impresa produca una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possiede i requisiti di cui all’allegato A della medesima legge (nonché che sia interconnesso).

    Inoltre, laddove l’investimento ecceda l’importo di euro 500.000 l’attestazione in questione deve essere prodotta tramite la redazione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

     

     

     

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