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Super ammortamento per le autovettore

  • di Luigi Mondardini

    Agevolazione per tutte le tipologie di autovetture di imprese e professionisti.

    Sia in caso di utilizzo  come esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, sia che siano concesse in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.

    La norma sui “super-ammortamenti” prevede che, fermo restando quanto disposto con riferimento alla maggiorazione del 40% del costo d’acquisto e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo agevolato, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (art. 1 co. 92 della legge di stabilità 2016).

    Pertanto:

    - anche per tutte le autovetture  si applica  l’incremento del costo di acquisizione del 40%;

    - il limite al costo fiscale (ad esempio 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);

    - la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata

    Per i veicoli a deducibilità parziale esiste un doppio limite di deducibilità. In particolare, si tratta di un limite di deducibilità percentuale (20% in generale, elevato all’80% per agenti e rappresentanti di commercio) e un  limite al valore fiscalmente riconosciuto.

    Pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, sono pari a 25.306,39 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan; 5.784,32 euro (in luogo dell’ordinario 4.131,66) per i motocicli; 2.892,16 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.

    A fini esemplificativi, considerando l’acquisto di un’auto aziendale l’1.1.2016 ad un costo di 10.000,00 euro, il costo totale deducibile con la maggiorazione del 40% sarà pari a 14.000.000 euro, fiscalmente rilevante per intero posto che il limite di deducibilità viene innalzato, per effetto della specifica disposizione, a 25.306,39 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 euro).

    Sul costo così maggiorato (14.000 euro) sarà quindi applicato il coefficiente di ammortamento, pari al 25%, e l’ordinaria percentuale di deducibilità del 20%; in sostanza, la quota di ammortamento annuale deducibile sarà pari a 700,00 euro (ferma restando la riduzione alla metà prevista per il primo anno).

    Sono  integralmente deducibili le spese relative ai  veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa; ai veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio, i taxi).

    Per tali beni strumentali opera l’incremento generale previsto dall’art. 1 co. 91 della legge di stabilità.

    L’agevolazione generale che prevede la maggiorazione del 40% del costo d’acquisto ai fini della deducibilità degli ammortamenti dovrebbe applicarsi anche in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, disciplinate dalla lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR.

    In tal caso, quindi, il costo d’acquisto, maggiorato del 40%, sarà deducibile nel rispetto del limite del 70%.

    Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.

    Secondo Assilea è ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km zero” inserendo in fattura una dicitura che richiami da un lato che si tratta di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si sia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.

     

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