>

Super ammortamento e leasing

  • di Luigi Mondardini

    Il c. 91 della L. 2018/15 inserisce tra investimenti anche i beni in leasing

    Non appare chiara la modalità per la deduzione  per gli investimenti effettuati tramite leasing .

    La norma fa riferimento al “costo di acquisizione maggiorato del 40%”, tuttavia  nel leasing non vi è un costo di acquisizione.  Di conseguenza appare logico dover fare riferimento al  costo sostenuto dal concedente.

    La maggiorazione derivante dall’applicazione dell’agevolazione prevista dalla norma avverrà tramite variazione diminutiva extracontabile da beneficiare in dichiarazione.

    Detta variazione riguarderà  il canone di competenza, per la sola componente relativa alla quota capitale. Non potranno essere coinvolti gli interessi relativi al finanziamento , sia che si tratti di leasing o di altra tipologia di contratto.

    Altra questione riguarda la  verifica del conseguimento dell’investimento nel periodo agevolato.

    In caso di acquisto in proprietà l’investimento è immediato , nel caso del leasing  il contratto abbraccia di solito   un certo arco temporale. Occorre quindi verificare che l’investimento rientri nel periodo agevolato: 15.10.2015 – 31.12.2016.

    In relazione alle agevolazioni “Tremonti” , l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare in passato come rilevasse la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

    Quindi, se il bene viene consegnato, ad esempio, il 12 aprile  2016, saranno agevolate le quote capitale di tutti i canoni che deriveranno dal  contratto, anche quelli di competenza dei periodi d’imposta successivi al 2016.

    Nel momento in cui il bene verrà riscattato , questo sarà ammortizzato potendosi applicare alle relative quote  il bonus del superammortamento.

    Altro aspetto concerne la  durata del contratto , qualora fosse  inferiore alla durata minima fiscale , prevista in metà del periodo di ammortamento fiscale.

    In questo caso, in virtù della modifica introdotta  dall’art. 4-bis del DL 16/12 , il contratto non è in contrasto con le regole fiscali , ma la deduzione del canone dovrà essere rideterminata  sulla base delle durata fiscale.

    Anche la maggiorazione del 40% dovrà essere calcolata  sullo stesso  arco temporale.

    Nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.

    La cessione del bene non ha conseguenze sull’agevolazione ma, nel caso in cui il   bene non risulti  ancora completamente ammortizzato, si perde il diritto a fruire del bonus sul residuo.

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link