In UNICO 2016 la quota riferita al primo anno.
Si ricorda che nell’anno di entrata in funzione del bene occorre determinare il 50% dell’ordinario ammortamento.
Anche sulla maggiore quota di ammortamento - derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria di ammortamento sul costo fiscale maggiorato del 40% - va effettuata la riduzione.
Supponendo che una Società abbia acquisto a dicembre 2015 un bene rientrante nella agevolazione , del costo di euro 200.000,00, in virtù del super ammortamento, il costo fiscale passa a 280.000,00 euro.
Ipotizzando una aliquota del 10% e che il bene sia entrato in funzione già nel 2015 si ottiene:
- imputazione in bilancio una quota di ammortamento di 10.000,00 euro
- fiscalmente l’ammortamento ordinario viene calcolato applicando l’aliquota del 10% al costo di acquisto del bene pari ad euro 200.000,00, ottenendo un ammortamento di 20.000,00 euro.
- L’art. 102, co. 2, primo periodo, del TUIR dispone che “La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”. Pertanto nel primo esercizio in cui viene effettuato l’ammortamento questo deve essere ridotto della metà; conseguentemente l’ammortamento “ordinario” ammonterà ad euro 10.000,00, ovvero pari alla quota imputata in bilancio.
- L’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 consente di applicare l’ordinaria aliquota di ammortamento sul costo fiscale del bene maggiorato del 40%; di conseguenza l’ordinaria aliquota di ammortamento del 10% si applicherà al costo maggiorato pari ad euro 280.000,00.
- L’ammortamento complessivo risulterà di 28.000,00 che però sempre in virtù dell’applicazione dell’art. 102, co. 2, primo periodo, del TUIR va ridotto della metà. Dunque ammortamento complessivo di 14.000,00 e maggior ammortamento pari ad euro 4.000.
- La maggiore quota di ammortamento spettante, come deduzione extra-contabile viene indicata, in caso ad esempio di UNICO SC/2016, nel rigo RF55, con codice 50. Il valore della maggiore deduzione è pari a 4.000 poiché frutto della differenza fra la maggiore quota derivante dalla procedura di super ammortamento e l’ammortamento fiscale ordinario (14.000 – 10.000).