>

Super ammortamento al primo anno

  • di Luigi Mondardini

    In UNICO 2016 la quota riferita al primo anno.

    Si ricorda che nell’anno di entrata in funzione del bene occorre determinare il 50% dell’ordinario ammortamento.

    Anche sulla maggiore quota di ammortamento -  derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria di ammortamento sul costo fiscale maggiorato del 40% - va effettuata la riduzione.

    Supponendo che una Società abbia  acquisto a dicembre  2015 un bene rientrante nella agevolazione ,  del costo di euro 200.000,00, in virtù  del super ammortamento, il costo fiscale passa a 280.000,00 euro.

    Ipotizzando una aliquota del 10% e che il bene sia entrato in funzione già nel 2015 si ottiene:

    -        imputazione in bilancio  una quota di ammortamento di 10.000,00 euro

    -        fiscalmente l’ammortamento ordinario viene  calcolato applicando l’aliquota del 10% al costo di acquisto del bene pari ad euro 200.000,00, ottenendo  un ammortamento di 20.000,00 euro.

    -        L’art. 102, co. 2, primo periodo, del TUIR dispone che “La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”. Pertanto nel primo esercizio in cui viene effettuato l’ammortamento questo deve essere ridotto della metà; conseguentemente l’ammortamento “ordinario” ammonterà ad euro 10.000,00, ovvero pari alla quota imputata in bilancio. 

    -        L’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 consente di applicare l’ordinaria aliquota di ammortamento sul costo fiscale del bene maggiorato del 40%; di conseguenza  l’ordinaria aliquota di ammortamento del 10% si applicherà  al costo maggiorato pari ad euro 280.000,00.

    -        L’ammortamento complessivo risulterà  di 28.000,00 che però sempre in virtù dell’applicazione dell’art. 102, co. 2, primo periodo, del TUIR va ridotto della metà. Dunque ammortamento complessivo di 14.000,00 e maggior ammortamento pari ad euro 4.000.

    -        La maggiore quota di ammortamento spettante, come deduzione extra-contabile viene indicata, in caso ad esempio di UNICO SC/2016, nel rigo RF55, con codice 50. Il valore della maggiore deduzione è pari a 4.000 poiché frutto della differenza fra la maggiore quota derivante dalla procedura di super ammortamento e l’ammortamento fiscale ordinario (14.000 – 10.000).

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link