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Super-ammortamenti per le auto

  • di Luigi Mondardini

    L’agevolazione estesa alle auto km zero.

    Possono fruire possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia gli esercenti arti e professioni.

    Secondo Assilea sarebbero esclusi i contribuenti forfetari, che determinano il reddito con  l’applicazione di un coefficiente di redditività calcolato sul  volume dei ricavi o compensi.

    L’importo dei costi sostenuti compresi gli acquisti  di beni strumentali nuovi non hanno rilevanza  ai fini del calcolo del reddito imponibile.

    Viceversa  dovrebbe essere ammessi i contribuenti “minimi”, per i quali il è previsto che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento secondo il principio di cassa.

    L’agevolazione interessa i beni materiali strumentali nuovi acquisiti, anche tramite leasing dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

    Pertanto, i beni agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:

    -        essere materiali

    -        la strumentalità

    -        la novità.

    Restano esclusi espressamente i fabbricati e costruzioni, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

    Circa il requisito  della novità, Assilea rinvia alle  indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle agevolazioni “Tremonti” .

    In particolare sussiste il requisito della “novità” anche nel caso in cui il bene  non sia mai stato utilizzato o dato ad altri in uso né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. Fermo restando che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.

    Sulla base di tali indicazioni, gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano quindi beneficiare della c.d. Tremonti-bis, come risultante dai dati in fattura.

    E’ quindi ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.

    Si ricorda che nell’ambito della disciplina in oggetto sono state aumentate le soglie massime di deducibilità per i veicoli :

    -        per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro;

    -        per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro.

    Viene altresì precisato che rimangono invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% (auto in uso promiscuo ai dipendenti) e dell’80% (agenti e rappresentanti).

     

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