L’agevolazione estesa alle auto km zero.
Possono fruire possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia gli esercenti arti e professioni.
Secondo Assilea sarebbero esclusi i contribuenti forfetari, che determinano il reddito con l’applicazione di un coefficiente di redditività calcolato sul volume dei ricavi o compensi.
L’importo dei costi sostenuti compresi gli acquisti di beni strumentali nuovi non hanno rilevanza ai fini del calcolo del reddito imponibile.
Viceversa dovrebbe essere ammessi i contribuenti “minimi”, per i quali il è previsto che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento secondo il principio di cassa.
L’agevolazione interessa i beni materiali strumentali nuovi acquisiti, anche tramite leasing dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Pertanto, i beni agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere materiali
- la strumentalità
- la novità.
Restano esclusi espressamente i fabbricati e costruzioni, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Circa il requisito della novità, Assilea rinvia alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle agevolazioni “Tremonti” .
In particolare sussiste il requisito della “novità” anche nel caso in cui il bene non sia mai stato utilizzato o dato ad altri in uso né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. Fermo restando che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.
Sulla base di tali indicazioni, gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano quindi beneficiare della c.d. Tremonti-bis, come risultante dai dati in fattura.
E’ quindi ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.
Si ricorda che nell’ambito della disciplina in oggetto sono state aumentate le soglie massime di deducibilità per i veicoli :
- per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro;
- per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro.
Viene altresì precisato che rimangono invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% (auto in uso promiscuo ai dipendenti) e dell’80% (agenti e rappresentanti).