Circolare n. 4/E/2017della Agenzia delle Entrate.
La disciplina del “super ammortamento” prevede la possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Tale disposizione è stata prorogata al 31/12/2017; tuttavia per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto , possono beneficiare della “maggiorazione” solo quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
Le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 spettano ora anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017:
- l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti);
- sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione (ovvero, in caso di leasing, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).
La circolare precisa:
- per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle citate 2 condizioni risulta semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31/12/2017 sono momenti documentabili mediante idonea documentazione (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).
- per i beni beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing e avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore. In tal caso, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/06/2018.
- per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti; sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.
- Per i beni realizzati in economia, la circolare ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.