>

Super ammortamenti: chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Circolare n. 4/E/2017della Agenzia delle Entrate.

    La disciplina del “super ammortamento” prevede la  possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.  
     
    Tale disposizione è stata prorogata al 31/12/2017; tuttavia  per i  veicoli e gli altri mezzi di trasporto , possono beneficiare  della “maggiorazione” solo quelli  adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
     
    Le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 spettano ora anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017: 
     
    - l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti); 
    - sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione (ovvero, in caso di leasing, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).
     
    La circolare precisa:
    - per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle citate 2 condizioni risulta semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31/12/2017 sono momenti documentabili mediante  idonea documentazione (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).
     
    - per i beni beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing e avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore. In tal caso, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/06/2018.
     
    - per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti; sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. 
     
    - Per i beni realizzati in economia, la circolare  ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link