L’obbligo decorre dal 1° luglio 2018,senza rinvii.
Obbligatoria la fattura elettronica per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
Mediante il sub-appalto , l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto .
La disposizione trova applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Si pensi ad un’impresa (ROSSI) che stipuli un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione e , a sua volta, concluda un subappalto con l’impresa Neri.
In questo caso la fattura elettronica dovrà essere emessa da ROSSI alla P.A. ; ma anche NERI dovrà emettere la fattura in formato elettronico nei confronti di ROSSI.
Pertanto nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Sono viceversa esclusi tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale; è il caso di chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata.
La fatturazione elettronica trova peraltro applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Si consideri il seguente caso:
- l’impresa ALFA stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione;
- inoltre si avvale tramite sub- appalto/contratto di BETA e GAMMA per la realizzazione di alcune delle opere;
- le prestazioni rese da ALFA alla Pubblica Amministrazione saranno necessariamente documentate con fattura elettronica;
- allo stesso modo quelle di BETA e GAMMA ;
- qualora poi BETA e GAMMA si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto DELTA per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, DELTA resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico, fino al 1° gennaio 2019.