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Stampa registri IVA, verso una semplificazione

  • di Luigi Mondardini

    Cancellato l’obbligo di stampa su carta dei registri IVA Acquisti e Fatture Emesse.

    L’attuale normativa richiede che i libri IVA, tenuti con modalità informatizzate, debbano essere trascritti su carta entro tre mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.


    Con il maxiemendamento approvato il 16 novembre in Senato al DDL di conversione del D.L. 148/2017.  si introduce  una deroga:  i registri IVA acquisti e fatture emesse potranno non essere stampati in cartaceo.

     

    Sarà infatti sufficiente , ai fini della regolarità della tenuta dei registri, che  i dati contabilizzati risultino aggiornati  e stampabili a semplice richiesta in caso di accessi o verifiche, dinnanzi agli organi verificatori. 

     

    Ciò non influisce sui termini  di aggiornamento in quanto le registrazioni contabili vanno comunque effettuate entro 60 giorni dalla data dell'operazione.

     

    Ad essere interessati dalla novità  sono esclusivamente i Registri IVA di cui all'articolo 23 e 25 del D.P.R. 633/72: registro fatture di acquisto ed emesse, mentre nulla cambia in merito al registro dei corrispettivi ed agli altri libri contabili non in ambito IVA, come ad esempio il libro giornale.

     
    Anche sul versane Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (nuovo spesometro) sono in arrivo cambiamenti.

     

    Per quanto riguarda la scadenza della  trasmissione, la cadenza resta trimestrale, ma in via opzionale si potrà continuare ad inviare i dati semestralmente.

     

    Anche i dati da inviare saranno alleggeriti;  con  riferimento alle fatture oggetto di trasmissione sarà sufficiente indicare:

     

    -         la Partita IVA della controparte o il codice fiscale, nel caso di fattura emessa verso un non titolare di partita IVA;

     

    -         la base imponibile, l'imposta (IVA) distinta per aliquota, nonché la data ed il numero della fattura.

     

    -         Resta invariata la gestione del campo Natura, che è dedicato ad accogliere in forma codificata, la motivazione per la quale non è indicata l'IVA, oppure  se si tratti di una operazione soggetta ad inversione contabile , o  anche l'esigibilità dell'imposta (ordinaria, “per cassa”, o in regime di “split payment”). 

    Le fatture di importo unitario inferiore a 300 euro potranno essere  annotate cumulativamente in contabilità e trasmetterle come unico documento riepilogativo anche nella comunicazione dati delle fatture.

     

    Infine viene finalmente confermata la non sanzionabilità  delle comunicazioni dati fatture (spesometro) relative ai dati trasmessi erroneamente in sede di primo invio (ovvero I° semestre 2017).

     

    I dati errati potranno essere corretti entro il 28 febbraio 2018, scadenza peraltro confermata per quanto riguarda l'invio dei dati del secondo trimestre.

     

     

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