Interviene l’Agenzia con la circolare n. 1/2017.
L’Agenzia ha precisato che il cosiddetto “spesometro” infrannuale non riguarda le operazioni attive e passive non documentate da fattura come quelle documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, a prescindere dall’importo.
Tuttavia mentre nello spesometro annuale, è prevista una specifica esclusione legata all’ammontare delle operazioni, ora la stessa non viene riproposta.
In definitiva, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA saranno obbligati a “trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse (...) indipendentemente dal loro valore”.
Nella versione precedente dello “spesometro” , ancora da effettuarsi, su base annuale, per il 2016, invece, dette operazioni risultavano incluse allorché di valore superiore a 3.600 euro (IVA compresa).
Il semplice fatto di emettere una fattura, anche su base volontaria, ovvero perché richiesta dal cliente, fa insorgere comunque l’obbligo comunicativo.
I corrispettivi derivanti dalle operazioni certificate con modalità differenti dalla fattura non dovranno essere trasmessi, ma confluiranno comunque nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010).
Sono inoltre esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, in conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali soggetti.
L’adozione del Sistema di Interscambio determina, infatti, l’automatica acquisizione dei dati in capo all’Agenzia delle Entrate.
L’esonero dalla trasmissione dei dati dovrebbe, pertanto, riguardare anche i fornitori della P.A. che effettuano cessioni e/o prestazioni secondo le regole dello split payment.