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Spesometro: le sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Lunedì 16 ottobre 2017 scade l’invio.

    La Comunicazione Dati Fatture è il nuovo spesometro, ovvero l'adempimento che ha sostituito, a partire da quest'anno, la comunicazione polivalente con la quale venivano comunicati, anche in forma aggregata, con cadenza annuale, tutta una serie di dati.
     
    Per quanto riguarda le sanzioni , è  previsto un importo fisso per ciascuna fattura della quale si sia omessa la trasmissione o comunque per la quale la trasmissione non sia avvenuta correttamente. 
     
    Non si applica il cumulo giuridico, pertanto se il medesimo errore si ripete ,anche la sanzione verrà moltiplicata e ogni fattura  sconterà una sanzione fissa, pari a 2 euro. 
     
    Va rilevato che è stato in ogni caso  introdotto un tetto, pari a 1.000 euro a trimestre. 
     
    Inoltre è prevista una consistente riduzione delle sanzioni, pari al 50%, se il contribuente provvede a correggere l’errore o sanare l’omissione entro 15 giorni dalla scadenza. 
     
    Decorsi gli ulteriori quindici giorni entro i quali si può porre rimedio versando sanzioni ridotte alla metà, resta ancora la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, come ampliamente documentato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 104/E, ma solo se non sono stati già notificati atti di accertamento. 
     
    Per il ravvedimento la procedura prevede:
     
    - prendere quale riferimento la sanzione base di  2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. Il conteggio delle fatture errate e/o omesse, moltiplicato due euro, sarà la sanzione piena che verrà irrogata in caso di mancato ravvedimento (con un massimo di mille euro al trimestre). 
     
    - Sulla sanzione base si potranno poi applicare le riduzioni previste in materia di ravvedimento, che variano in base al momento in cui il ravvedimento viene effettivamente effettuato .
     
     
    - Per il ravvedimento, a seconda del momento di effettuazione, la sanzione piena potrà essere ridotta. Ad esempio  entro 90 giorni dalla violazione la sanzione dovuta è pari ad  1/9 del minimo.
     

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