E’ prevista una detrazione IRPEF del 19% per le spese documentate.
Sono le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.
La detrazione d’imposta spetta in relazione a un importo massimo delle spese pari a 632 euro per ogni figlio ospitato negli asili nido; pertanto per ciascun figlio lo sconto d’imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro.
La detrazione compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta interessato (anno solare), a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (principio di cassa).
La documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese in discorso può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Costituiscono “asili nido” le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e a sostenere le famiglie e i genitori; rilevano sia gli asili nido pubblici che quelli privati.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la frequenza alle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto.
Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2018).
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del c.d. “bonus asili nido”.
Infatti per espressa previsione il c.d. “bonus asilo nido” non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dal comma 335 dell’art. 1 della L. 266/2005 di cui si è detto.
Al riguardo , la circ. n. 7/2018 prevede che per fruire della detrazione fiscale debba essere conservata dal contribuente un’apposita autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1 comma 355 della L. 232/2016.