Legge di Bilancio 2018 : detrazione al 50%.
Dal 1° gennaio 2018 per le spese sostenute in caso di sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, la detrazione fiscale si riduce al 50%, rientrando tra gli interventi che consentono di conseguire un risparmio energetico.
La detrazione IRPEF per la sostituzione di finestre ed infissi può essere richiesta entro il limite di 60.000 euro e nella misura del 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2018 .
Per le spese sostenute nel corso del 2017, che andranno riportate nella dichiarazione modello /2018, la detrazione fiscale spettante sarà ancora del 65%, sempre fino ad un limite di 60.000 euro, non essendo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 retroattive.
Per individuare il periodo d’imposta di riferimento occorre tener conto della data dell’effettivo pagamento – criterio di cassa – per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
Viceversa per le imprese è rilevante la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, in applicazione del criterio di competenza.
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta in relazione ad edifici già esistenti per la sostituzione di finestre ed infissi già presenti che comportino un aumento dell’efficienza energetica dell’abitazione. Sono escluse le abitazioni in corso di costruzione e non ancora accatastate.
Deve trattarsi di infissi, finestre e serramenti che rispettino i requisiti tecnici di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m 2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF è inoltre necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione concernente la asseverazione di un tecnico abilitato o in alternativa, una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi; la scheda informativa semplificata (allegato F al “decreto edifici”).
Infine in caso di lavori in parti comuni condominiali (detrazione fino all’85%), aziendali, etc. occorre anche un attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E).