DL 193/2016 e “sospensione “ feriale dei termini.
Ora è in vigore non solo la sospensione feriale dei termini processuali, ma anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.
Viceversa per i pagamenti da modello F24, non legati ad avvisi bonari opera solo uno slittamento del termine, che già sussisteva prima del DL 193 del 2016.
In pratica la normativa di riferimento prevede:
- in base all’art. 1 della L. 742/69, la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- secondo l’art. 37 comma 11-bis primo periodo del DL 223/2006, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
- con l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, viene poi definita la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
- infine l’art. 37 comma 11-bis secondo periodo del DL 223/2006 prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.
Per il modello F24, salva l’ipotesi degli avvisi bonari, è previsto solo un mero slittamento del termine, potendo passare direttamente al 21 agosto senza oneri aggiuntivi.
Nel caso di un pagamento di un bonario , ove il termine iniziasse a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito al 4 settembre, ed è da questa data che bisogna contare i trenta giorni.
Così supponendo che pervenga un avviso bonario intorno a ferragosto , il termine di trenta giorni per fruire della definizione sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre, cominciando a decorrere dal 5 settembre.
Questo è quanto pare emergere dal dato normativo, tuttavia, per prudenza, nulla vieta di considerare le nuove norme non come una sospensione ma come un semplice slittamento del termine.