>

Sospensione versamenti : i nuovi termini

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato il DL Liquidità (D.L. 23/2020 )

    Le disposizioni riguardano la sospensione:

     

    • di alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi
    • in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

     

    I  versamenti sospesi a marzo in forza di precedenti disposizioni  restano pienamente valide e dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, mentre quelli sospesi per aprile e maggio potranno essere effettuati entro il 30 giugno (o a rate a partire da tale data).

     
    I versamenti sospesi con il DL Liquidità  sono esclusivamente quelli relativi a:

     

    • ritenute alla fonte (ritenute paghe), comprese addizionale regionale e comunale;
    • iva
    • Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.


    La sospensione riguarda in primo luogo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma è condizionata:

     

    • per sospendere i versamenti sopra indicati e  scadenti nel mese di aprile occorre che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
    • Allo stesso modo per sospendere i versamenti  scadenti nel mese di maggio  è necessario che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

     

    Si deve fare riferimento al “fatturato o corrispettivi” e  non ai ricavi o compensi.

     

    Il confronto va fatto “mese su mese”  e ciò  anche per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

    - Quindi per poter  sospendere il versamento IVA del I trimestre 2020 in scadenza a maggio, deve essersi verificato un calo del fatturato o dei corrispettivi  con riferimento al solo  mese di aprile.

    Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente , il confronto rimane quello “mese su mese” , ma occorre che lo scostamento sia almeno pari al 50%.

    La sospensione spetta in ogni caso e  senza necessità effettuare raffronti:

    • ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;
    • agli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

    I versamenti sospesi a seguito delle ultime  disposizioni (D.L. 23/2020)  dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno, o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno.

    Si ricorda che alcuni contribuenti potrebbero non rispettare le condizioni di diminuzione del fatturato previste, ma essere comunque nella condizione di sospendere i versamenti di aprile.

    Ci si riferisce  a coloro per i quali la sospensione era stata disposta dal D.L. 9 marzo (settore turismo) e dal decreto cura Italia, n. 18/2020, che aveva aumentato considerevolmente i soggetti inclusi nella sospensione, introducendo per esempio i ristoranti.

    Costoro -  indipendentemente dal calo di fatturato o corrispettivi- possono sospendere i versamenti di  IVA e ritenute lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi che scadono ad aprile, in forza delle disposizioni precedenti.

    Tuttavia in questo caso si dovrà  riprendere i versamenti in forza delle precedenti disposizioni, e quindi a maggio e non a giugno. Potranno riprendere a versare a giugno solo se rispettano anche le nuove condizioni fissate dal decreto liquidità 23/2020.

    Anche nel caso delle sospensioni disposte dal decreto Cura Italia è prevista l’ipotesi delle rate; per i  versamenti di maggio, si potranno effettuare  in una  rata unica o in cinque rate a partire da maggio, e parimenti laddove ci si riferisce a giugno (settore sport) si intende in rata unica o cinque rate a partire da giugno.

     

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link