Pubblicato il DL Liquidità (D.L. 23/2020 )
Le disposizioni riguardano la sospensione:
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di alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi
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in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
I versamenti sospesi a marzo in forza di precedenti disposizioni restano pienamente valide e dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, mentre quelli sospesi per aprile e maggio potranno essere effettuati entro il 30 giugno (o a rate a partire da tale data).
I versamenti sospesi con il DL Liquidità sono esclusivamente quelli relativi a:
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ritenute alla fonte (ritenute paghe), comprese addizionale regionale e comunale;
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iva
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Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La sospensione riguarda in primo luogo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma è condizionata:
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per sospendere i versamenti sopra indicati e scadenti nel mese di aprile occorre che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
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Allo stesso modo per sospendere i versamenti scadenti nel mese di maggio è necessario che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Si deve fare riferimento al “fatturato o corrispettivi” e non ai ricavi o compensi.
Il confronto va fatto “mese su mese” e ciò anche per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.
- Quindi per poter sospendere il versamento IVA del I trimestre 2020 in scadenza a maggio, deve essersi verificato un calo del fatturato o dei corrispettivi con riferimento al solo mese di aprile.
Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente , il confronto rimane quello “mese su mese” , ma occorre che lo scostamento sia almeno pari al 50%.
La sospensione spetta in ogni caso e senza necessità effettuare raffronti:
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ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;
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agli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
I versamenti sospesi a seguito delle ultime disposizioni (D.L. 23/2020) dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno, o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno.
Si ricorda che alcuni contribuenti potrebbero non rispettare le condizioni di diminuzione del fatturato previste, ma essere comunque nella condizione di sospendere i versamenti di aprile.
Ci si riferisce a coloro per i quali la sospensione era stata disposta dal D.L. 9 marzo (settore turismo) e dal decreto cura Italia, n. 18/2020, che aveva aumentato considerevolmente i soggetti inclusi nella sospensione, introducendo per esempio i ristoranti.
Costoro - indipendentemente dal calo di fatturato o corrispettivi- possono sospendere i versamenti di IVA e ritenute lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi che scadono ad aprile, in forza delle disposizioni precedenti.
Tuttavia in questo caso si dovrà riprendere i versamenti in forza delle precedenti disposizioni, e quindi a maggio e non a giugno. Potranno riprendere a versare a giugno solo se rispettano anche le nuove condizioni fissate dal decreto liquidità 23/2020.
Anche nel caso delle sospensioni disposte dal decreto Cura Italia è prevista l’ipotesi delle rate; per i versamenti di maggio, si potranno effettuare in una rata unica o in cinque rate a partire da maggio, e parimenti laddove ci si riferisce a giugno (settore sport) si intende in rata unica o cinque rate a partire da giugno.