Circolare n. 6/E del 23 marzo.
Forniti i chiarimenti sugli effetti della sospensione per quanto riguarda le attività di controllo e quelle processuali degli Uffici.
Sono previste:
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la sospensione dei termini relativi alle “attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso degli Uffici”;
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la generale sospensione dei termini processuali di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020; pertanto per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo - e il cui termine di impugnazione era pendente a tale data - il termine per proporre ricorso resta sospeso per 38 giorni e riprenderà dal 16 aprile. Per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile l’inizio del decorso del termine di impugnazione è differito alla fine del periodo di sospensione.
Dal punto di vista dei versamenti, nessuna sospensione è prevista per il versamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti per il perfezionamento dell’accordo raggiunto in sede accertamento con adesione degli atti impositivi di cui agli artt. 8 e 9 del D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
In caso di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica dell’avviso di accertamento (ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 218/97), all’ordinario termine di impugnazione di 60 giorni si cumulano la sospensione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente” prevista dal terzo comma del citato articolo 6 D. Lgs. 218/97 e la sospensione di 38 giorni regolamentata dall’art. 83 del Decreto legge “Cura Italia”.