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Sospensione e versamenti: serve chiarezza

  • di Luigi Mondardini

    Sospesi gli adempimenti tributari 8 marzo e il 31 maggio 2020.

    La sospensione non trova il necessario coordinamento con i versamenti che sono  correlati agli adempimenti tributari e  che sono sospesi solo in parte e non per tutti i contribuenti allo stesso modo.

    In sintesi:

    - gli adempimenti tributari sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio  e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni;   

    - i versamenti in autoliquidazione per le ritenute alla fonte (redditi lavoro dipendente e assimilati),  i contributi previdenziali e assicurativi  sono sospesi se in scadenza nel periodo dall’8 al 31 marzo 2020, per le imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel 2019 (termine di versamento 31 maggio);

    - i versamenti dei soggetti particolarmente colpiti (vedi codici ATECO)  relativi a ritenute alla fonte e contributi previdenziali e assicurativi , sono sospesi se scadono nel periodo fino al 30 aprile 2020 (termine di versamento entro il 31 maggio o in cinque rate mensili); le federazioni sportive hanno un termine più lungo (al 30 giugno);

    - i versamenti Iva  sono sospesi se in scadenza a marzo 2020 (termine di versamento al 31 maggio).

    Dunque dovendo  procedere ai versamenti in pratica non si consente ai contribuenti di utilizzare in concreto la sospensione degli adempimenti tributari

    Anche se gli adempimenti sono nominalmente sospesi , dovranno essere comunque effettuati  per poter determinare quanto  dovuto all’erario in relazione al  versamento che viceversa non risulta sospeso.

    Alcuni esempi:

    • la trasmissione telematica, entro il 20 aprile 2020, della dichiarazione trimestrale Iva (regime speciale Iva Moss) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente richiede il contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa;
    • il versamento Iva per le operazioni intracomunitarie di acquisto e/o servizi esteri degli enti non commerciali di febbraio 2020 non è sospeso e deve essere eseguito entro il termine, del 31 marzo 2020, mentre la presentazione telematica della dichiarazione mensile Intra12, in scadenza entro la stessa data è da ritenersi sospesa;
    • il rinnovo annuale dell'imposta di registro sulle locazioni deve essere eseguito entro la scadenza in base a ciascun contratto, mentre la presentazione del modello RLI relativo per il rinnovo o la proroga può essere sospeso ma solo se il pagamento non avviene sul web delle Entrate.

     

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