Diffusa la richiesta di fattura mensile riepilogativa.
Sovente viene richiesta all’esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande della emissione di una fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento del corrispettivo del periodo, in luogo del rilascio dello scontrino all’erogazione del singolo servizio.
In particolare per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi va precisato che:
- l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente.
- Per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, vige l’obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi con l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
- Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 696/1996, il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale diventa facoltativo qualora per la stessa operazione sia emessa la fattura contestualmente all’ultimazione della prestazione.
- In altri termini, è conferita alla fattura ordinaria la funzione sostitutiva dei due documenti fiscali in questione e cioè dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale nei casi in cui ne è prescritta l’emissione.
Con risoluzione 392036/1983, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il comportamento del contribuente, che per ciascuna delle prestazioni effettuate su ordine di una società, per le quali non ha riscosso il corrispettivo, abbia rilasciato apposita ricevuta fiscale recante l’indicazione del corrispettivo della prestazione con l’annotazione “corrispettivo non pagato, segue fattura“ e successivamente, emesso fatture con l’indicazione degli estremi delle ricevute fiscali a suo tempo rilasciate, deve considerarsi conforme alle regole.
Per l’esercente pubblici servizi, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in via ripetuta nei confronti del medesimo cliente impresa o professionista, che salda il dovuto alla fine di ogni mese, può rilasciare una fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento del corrispettivo, a condizione però che all’erogazione di ogni prestazione emetta uno scontrino con la dicitura “corrispettivo non pagato, segue fattura“.
Si precisa, infine, che la fattura riepilogativa deve contenere l’indicazione degli scontrini del mese a cui il corrispettivo si riferisce.