Disposizioni urgenti .
Si segnala il “differimento” dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa.
Viene infatti disposto il differimento dal 15.8.2020 all’1.9.2021 dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La proroga non riguarda le disposizioni relative:
agli assetti organizzativi dell’impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
alla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 378, D.Lgs. n. 14/2019; alla nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.
E’ altresì disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale :
- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.
Il Decreto “mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla r alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”.