Come per gli studi associati è irrilevante la struttura .
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 7371 del 20146 si sono pronunciate in merito alla questione se vadano sempre assoggettate ad IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l’autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Ricalcando le conclusioni della sentenza n. 7291 viene confermato che “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Tenuto conto che l’art. 3, comma 1, lett. c) del DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.
Per la Cassazione l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza “idonea a far presumere” l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, sebbene senza dipendenti e con beni strumentali di esiguo valore e la volontà di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività.
Da ciò si può ritenere che il reddito da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli.
Peraltro si tratta di una “ presunzione relativa” che ammette la prova contraria; dunque il contribuente deve dimostrare che il valore della produzione è essenzialmente frutto del lavoro professionale degli associati e che l’organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale.
In pratica occorre provare l’assenza o comunque la trascurabile importanza della reciproca collaborazione, dello scambio di competenze, dell’utilizzazione di servizi collettivi e della sostituibilità nello svolgimento dell’attività.
Dalle parole testuali della Suprema Corte sembra in ogni caso di capire che l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici sarebbe subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.