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Società di comodo: test di operatività

  • di Luigi Mondardini

    Vanno considerate le risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

    La Cassazione precisa che la circostanza per cui, per un singolo periodo d’imposta, la società realizzi ricavi effettivi superiori ai ricavi minimi non ha rilevanza (  pronuncia n. 13699 del  5 luglio 2016).
     
    Secondo la Suprema Corte i parametri previsti dall’art. 30 della L. 724/94 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società.
     
    Spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr. Cass. 21 ottobre 2015 n. 21358).
     
    Ai fini del test di operatività, i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni, vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. 
     
    Il meccanismo della media triennale ha , in linea generale, una funzione di garanzia per le società.
    Si vuole infatti evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione della disciplina delle società di comodo a fronte del realizzo di risultati insufficienti in un solo periodo di imposta. 
     
     

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