Vanno considerate le risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.
La Cassazione precisa che la circostanza per cui, per un singolo periodo d’imposta, la società realizzi ricavi effettivi superiori ai ricavi minimi non ha rilevanza ( pronuncia n. 13699 del 5 luglio 2016).
Secondo la Suprema Corte i parametri previsti dall’art. 30 della L. 724/94 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società.
Spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr. Cass. 21 ottobre 2015 n. 21358).
Ai fini del test di operatività, i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni, vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.
Il meccanismo della media triennale ha , in linea generale, una funzione di garanzia per le società.
Si vuole infatti evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione della disciplina delle società di comodo a fronte del realizzo di risultati insufficienti in un solo periodo di imposta.