Strumento di comunicazione fondamentale per le aziende.
Nella generalità dei casi le aziende italiane utilizzano le seguenti tre tipologie di siti Internet: il sito vetrina, quello pubblicitario ed il sito di commercio elettronico.
Il primo ( sito internet vetrina) ha una funzione solo informativa, con lo scopo di illustrare ai visitatori l’attività dell’impresa.
I costi relativi alla realizzazione del sito vetrina sono inclusi tra le spese di rappresentanza e non é consentita la loro capitalizzazione ai fini civilistici.
Fiscalmente ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR, i costi sono deducibili “nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa”.
Ai fini IVA sono, al contrario, non detraibili ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h) del DPR 633/1972.
Il sito internet pubblicitario ha lo scopo di far conoscere i prodotti/servizi offerti dall’azienda ai potenziali clienti del web e di solito comprende cataloghi on-line, offerte commerciali e promozioni di vario genere.
I costi per la realizzazione dei siti internet pubblicitari vanno assimilati ai costi di pubblicità e, pertanto, sono deducibili anch’essi ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR. Tuttavia, come riportato nell’OIC24, possono anche essere capitalizzati qualora rispettino specifici requisiti.
Ai fini IVA sono totalmente detraibili.
Infine il sito di commercio elettronico ha lo scopo di consentire agli utenti di acquistare beni/servizi direttamente on-line.
Nel caso in cui i costi sostenuti per la realizzazione di tali siti Internet abbiano come finalità quella di sviluppare l’attività commerciale dell’impresa, andranno iscritti in bilancio come oneri pluriennali (Voce B.I.3 – Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno).
Invece nel caso in cui il sito Internet sia considerabile come un’espansione dell’attività aziendale in direzioni precedentemente non perseguite, i costi di realizzazione del sito andranno classificati tra i costi di impianto e ampliamento (Voce B.I.1 – Costi di impianto e ampliamento).
Dal punto di vista delle imposte dirette, nel caso in cui tali costi siano qualificati come oneri pluriennali, l’art. 103, comma 1 del TUIR stabilisce che la deducibilità delle quote di ammortamento del costo di utilizzazione di tali opere dell’ingegno sia limitata al 50%.
Nel caso in cui siano iscritti in bilancio come “costi di impianto e ampliamento”, l’art. 108, comma 3 del TUIR stabilisce che le spese siano deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
In entrambi i casi é prevista l’intera detraibilità ai fini IVA.