Sono individuate mediante il richiamo della specifica disciplina TUIR.
Il componente che abbia concorso alla formazione del reddito 2016 in base agli ordinari criteri di competenza non rileverà più nel 2017, anche se in tale periodo si verifica la manifestazione finanziaria.
Pertanto un ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 concorre alla determinazione del reddito di tale periodo d’imposta, anche se il corrispettivo non sia stato incassato e la fattura emessa; il corrispettivo di tale prestazione di servizi, quando sarà incassato nel 2017 (oppure oltre), non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile.
Per le imprese in contabilità semplificata, il nuovo regime è improntato alla cassa; tuttavia permangono alcune deroghe individuate espressamente dal legislatore mediante il richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR.
Ciò opera rispetto ai seguenti componenti:
- plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale e ammortamenti e canoni di leasing ( ad esempio, il maxi-canone di leasing è deducibile per competenza essendo irrilevante il momento del pagamento).
Le registrazioni nei registri cronologici devono essere effettuate nei termini di cui all’art. 22 comma 1 ultimo periodo del DPR 600/73, ossia non oltre sessanta giorni dall’incasso o dal pagamento.
Tali registri possono essere sostituiti dai registri IVA, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettui l’annotazione, entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito d’impresa in base al principio di cassa.
Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi e i costi devono essere registrati separatamente entro i successivi sessanta giorni.
Rispetto al regime contabile opzionale previsto dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73 , in base al quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di annotazione del documento contabile, le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza reddituale.
Pertanto le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72 (ossia entro la dichiarazione del secondo anno successivo) ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito.