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Semplificati e studi settore.

  • di Luigi Mondardini

    Nuove informazioni da indicare .

    La Legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga di un anno degli studi di settore  differendo l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale  a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

    La circolare 14/E/2018  della Agenzia delle entrate  passa  in rassegna tutte le novità della modulistica degli studi di settore afferente il 2017.

    In particolare , con riferimento  al quadro F, che accoglie i dati contabili , vengono evidenziati gli impatti connessi al  passaggio, per le imprese in contabilità semplificata, da un sistema di determinazione del reddito secondo il criterio della competenza a quello improntato alla cassa.

    Proprio per consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, ed evitare distorsioni nella stima, è stata quindi elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.

    I nuovi modelli richiedono quindi  specifiche informazioni contabili aggiuntive, che prescindono dal regime della cassa, come le rimanenze iniziali e finali di esercizio, nonché  alcuni ulteriori dati rispetto a quelli ordinariamente previsti nel quadro F.

    Pertanto tutte le imprese in contabilità semplificata dovranno determinare, in via extracontabile, le rimanenze finali e le esistenze iniziali, applicando gli ordinari criteri previsti dagli articoli 92 e 93 Tuir.

    Inoltre è prevista  una  nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da F41 a F44.

    In tali righi i soggetti in contabilità semplificata devono indicare le informazioni afferenti:

    • l’eventuale opzione esercitata del c.d. regime del “registrato”. Coloro che barrano la casella in corrispondenza del relativo rigo F41 non devono indicare le successive informazioni dai righi F42 a F44;
    • il totale delle operazioni imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita Iva (rigo F42);
    • il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (rigo F43);
    • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter (rigo F44).

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