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Semplificati: cassa e competenza

  • di Luigi Mondardini

    Dubbi in ordine alla nuova disposizione.

    Le incertezze traggono quindi origine dalla tecnica legislativa; dove la  modifica normativa sembrava dovesse essere interpretata nel senso di voler prevedere l’applicazione generalizzata del nuovo principio di cassa. 
     
    In definitiva il  principio di competenza avrebbe dovuto continuare ad essere applicato con riferimento ad un numero di fattispecie estremamente limitato,  come  nel caso degli esercenti arti e professioni.
     
    Il  regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime “improntato alla cassa”.
     
     
    Sulla base dei chiarimenti  forniti nel corso del Telefisco 2017 , sembrerebbe che il principio di cassa si applichi  esclusivamente alla gestione caratteristica dell’impresa vale a dire ai ricavi percepiti e alle spese sostenute per l’acquisto delle merci e delle materie prime.
     
    In definitiva: 
     
    - se  il legislatore non ha previsto alcuna specifica indicazione sui criteri di deducibilità del costo, troverà applicazione il principio di cassa . ( costi caratteristici come, ad esempio, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto delle merci e delle materia prime, ma anche per altri costi come le spese di cancelleria).
     
     
    - Se i criteri di deducibilità sono specificamente disciplinati da una delle disposizioni in materia di reddito di impresa, l’interprete dovrà preventivamente verificarne i contenuti. Ad esempio per i canoni di locazione finanziaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il criterio applicabile è quello di competenza. Viceversa per la deduzione degli oneri fiscali, diversi dalle imposte sui redditi, la deduzione deve essere fatta valere nel periodo di imposta in cui viene effettuato il relativo pagamento (art. 99 del TUIR.
     
    Per quanto riguarda i ricavi da autoconsumo  e le rendite catastali relative agli immobili “ patrimonio” le motivazioni sono condivisibili.
    In mancanza del relativo incasso la mancata previsione del legislatore avrebbe determinato l’impossibilità di tassare il predetto componente positivo di reddito.
     
    Nel caso di plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, il legislatore ha preferito continuare ad applicare il principio di competenza avendo riguardo alla straordinarietà dei predetti componenti positivi e negativi di reddito.
     
    Con riferimento poi alla applicazione  anche alle imprese minori dell’ l’art. 95 del TUIR , la cui rubrica è  “Spese per prestazioni di lavoro”, si deve interpretare nel senso di applicazione integrale della relativa disciplina, ivi compresa la determinazione dell’onere in base al principio di competenza.
     
    Anche i canoni di locazione finanziaria devono  partecipare alla determinazione del reddito di impresa in base al principio di competenza. Lo stesso dicasi per gli oneri di utilità sociale di cui all’art. 100 del TUIR.
     
    Lo sforzo interpretativo sarà notevole e la modifica normativa è ben lontana, se letta in questo modo, dal raggiungere l’obiettivo della semplificazione tanto a lungo invocato dagli operatori.
     

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