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Se non si riceve la fattura elettronica…..

  • di Luigi Mondardini

    La fattura cartacea non ha rilevanza fiscale.

    Colui che nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito  con una  sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.

    La regolarizzazione può avvenire:

    • se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
    • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato , entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

    Occorre  conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto, vale a dire:

    • la data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la data di pagamento per le prestazioni di servizi oppure con la data di consegna o spedizione per le cessioni di beni (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

     

    Quindi il cessionario entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che sia arrivata la fattura, deve:

    1. versare l’IVA;
    2. inviare un documento con i dati della fattura all’ufficio competente
    3. registrare il documento

    Per quanto concerne il versamento tramite il modello F24 si utilizzerà  il codice tributo “9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione –; per l’invio  nella fatturazione elettronica è previsto il codice Tipo documento pari a TD20 – Autofattura, da utilizzare in caso di emissione dell’autofattura per regolarizzazione della fattura non ricevuta. Infine il documento va registrato solo nel registro Iva acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva.

     

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