Convertito il c.d. “Decreto Cura Italia”.
Come è noto il decreto contiene una serie di disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vengono pertanto confermate:
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la sospensione degli adempimenti tributari / versamenti;
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la previsione di un’indennità pari a € 600 a favore di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e collaboratori sportivi;
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il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro;
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il riconoscimento di un credito d’imposta connesso al canone di locazione di negozi / botteghe;
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la revisione del c.d. “Bonus pubblicità” e “Bonus edicole”;
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il differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019;
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sono state introdotte le seguenti novità: la irrilevanza fiscale del predetto credito d’imposta negozi / botteghe e la soppressione della proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Uffici.
Tra le misure suindicate viene istituito un “credito di imposta” per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Si rammenta che l’agevolazione in esame è stata estesa ad opera del c.d. “Decreto Liquidità” anche alle seguenti tipologie di spese:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: mascherine chirurgiche / Ffp2 /Ffp3; guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi; tute di protezione e calzari;
- acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.
Tra le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.