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Sanatoria : irregolarità formali definibili

  • di Luigi Mondardini

    Lo prevede il “Decreto Collegato alla Finanziaria 2019”.

    Si tratta delle  irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale, commesse fino al 24.10.2018, per la quale è richiesto il versamento, entro il 31.5.2019, di € 200 per ciascun periodo d’imposta.

     

    Le violazioni sanabili

    Come sopra accennato, la regolarizzazione riguarda le violazioni commesse fino al 24.10.2018 che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul versamento di IVA, IRAP, IRES / IRPEF e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

     

    Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 11/E specifica che e violazioni definibili sono “tendenzialmente” quelle per le quali il Legislatore ha previsto sanzioni entro limiti massimi e minimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”; si tratta di  “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.

     

    A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone il seguente elenco delle violazioni definibili.

     

    • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente .

     

    • omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) o delle liquidazioni periodiche IVA. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.

     

    • omessa / irregolare / incompleta presentazione dei modd. Intra .

     

    • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili  .

     

    • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere .

     

    • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
    • erronea compilazione della dichiarazione d’intento  che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione .

     

    • anticipazione di ricavi / posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento .

     

    • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari .

     

    • irregolarità / omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/97);

     

    • omessa / tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria .

     

    • omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca .  

     

    • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta .

     

    • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

     

    • detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dall’1.1.2018 .

     

    • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile (c.d. reverse charge), in assenza di frode . Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

     

    • omessa / irregolare indicazione dei costi “black list” in dichiarazione dei redditi .

     

    • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto .

     

    • mancata iscrizione al VIES.

     

    Violazioni non sanabili.

     

    Non sono ricomprese nella regolarizzazione in esame le violazioni sostanziali, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile / imposta / versamento del tributo.

    Sono altresì escluse dal perimetro della regolarizzazione le infrazioni / inosservanze / omissioni afferenti a ambiti impositivi diversi da quelli espressamente previsti (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, ecc.).

     

    La  regolarizzazione in esame non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all’estero.

    Di conseguenza non sono definibili le violazioni concernenti la compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) e quelli concernenti l’IVIE / IVAFE.

     

    Sono  inoltre escluse dalla regolarizzazione le seguenti violazioni.

     

    • Omessa presentazione del mod. F24 “a zero”, tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi / contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (ad esempio, previdenziali, assistenziali, ecc.);

     

    • tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo (sanzionata in misura fissa, se il ritardo non è superiore a 90 giorni, ed in misura proporzionale quando il ritardo è oltre i 90 giorni), considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva compensazione;

     

     

    • acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, punito con la sanzione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. Sebbene il responsabile del debito d’imposta sia il cedente / prestatore, in tale fattispecie, in caso di definizione spontanea, la norma richiede direttamente all’acquirente / committente il pagamento dell’IVA. È evidente, quindi, un collegamento con l’obbligo di pagamento del tributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle definibili ai sensi dell’art. 9 (sentenza Corte di Cassazione 12.12.2017, n. 26513).

     

     

    • Omessa presentazione delle dichiarazioni, anche senza debito d’imposta. L’omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette / IVA, anche quando in concreto non emerge un debito d’imposta.

     

    • omessa presentazione dei modelli studi di settore ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità / esclusione insussistenti, in quanto tali comportamenti non risultano solo di ostacolo all’attività di controllo, ma rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile. L’art. 39, comma 2, lett. d-ter), DPR n. 600/73, consente, infatti, all’Ufficio di accertare in via induttiva i redditi, avvalendosi di presunzioni semplici prive dei presupposti di gravità, precisione e concordanza in caso “di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”;

     

     

    • indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti. Come specificato nel citato Provvedimento 15.3.2019, risulta non definibile la sanzione di cui all’art. 8, comma 2, DL n. 16/2012, ai sensi del quale, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni / servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dei predetti costi indeducibili in quanto riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti. In tale situazione la violazione è punita con la sanzione dal 25% al 50% dell’ammontare delle spese / altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Diversamente, nell’ipotesi in cui non vi siano componenti positivi di reddito direttamente afferenti a componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, ovvero nel caso in cui questi ultimi siano di ammontare superiore ai correlati componenti positivi, l’indeducibilità dei suddetti componenti negativi o della quota di questi ultimi eccedente i correlati componenti positivi, determina l’applicazione delle ordinarie sanzioni per infedele dichiarazione (Circolare 3.8.2012, n. 32/E). Le due fattispecie, seppur punite con sanzioni di diversa misura, perché nella prima ipotesi l’utilizzo di fatture false è privo di effetti sull’imposta dovuta dal contribuente, costituiscono entrambe violazioni sostanziali, atteso il danno erariale e l’elevato disvalore giuridico che le accomuna, e in quanto tali non sono definibili ai sensi dell’art. 9;

     

    • irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute / scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;

     

    • omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante la c.d. remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 (art. 7-quater, DL n. 193/2016, ad esempio, opzione per il consolidato nazionale ovvero per la cedolare secca);

     

    • omessa / irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;

     

    • omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti (sanzionata in misura fissa - € 100 a certificazione - con un massimo di € 50.000);

     

    • omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98;

     

    • errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale). L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dei soggetti autorizzati, comporta il recupero dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013).

     

     

     

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