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SALDO / STRALCIO DEI DEBITI

  • di Luigi Mondardini

    Per le persone fisiche in situazione di difficoltà economica.

    Aperta la possibilità di aderire al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2017.
     
    In particolare, il soggetto interessato deve  presentare il mod. SA-ST entro il 30.4.2019 ed  effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione /prima rata entro il 30.11.2019.
     
    Il modello va presentato  direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate – Riscossione , oppure  tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. 
     
    Il saldo / stralcio dei debiti interessa le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
     
    Tale situazione sussiste qualora  l’ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000. 
    E  in ogni caso, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.
     
    La definizione in esame  interessa esclusivamente i debiti derivanti dall’omesso versamento di:
     
    − imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
     
    − contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali / Gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 
     
    Riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.
     
    Per  la definizione  è richiesta la presentazione di un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30.4.2019, utilizzando  lo specifico mod. SA-ST , nel quale devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:
     
    a) la  volontà  di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi.
     
    b) attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla  dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell’ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare. È possibile omettere l’indicazione del valore dell’ISEE nel caso in cui la DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019 (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell’INPS); oppure allegazione copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni.
     
    c) la volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, indicando il numero di rate scelto (da 2 a 4);
     
    d) la  non sussistenza, tramite la barratura dell’apposita casella, della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, l’assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi.
     
    Entro il 31.10.2019 :
     
    - l’Agente comunica al soggetto interessato  l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata. 
     
    - Oppure , entro la predetta data,  l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora  non sussistano i requisiti previsti ovvero  la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.
     
    Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
     
    - Ove il valore ISEE non superi € 8.500 , il  16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi;
    - Se superiore a € 8.500 ma non  a € 12.500, il  20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi;
    - Ove sia superiore a € 12.500. il  35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi.
    - Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
     
    Inoltre va versato quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
     
    Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. 
     
    In quest’ultimo caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato: prima pari al 35% Entro il 30.11.2019; seconda pari al 20% Entro il 31.3.2020; terza pari al 15% Entro il 31.7.2020; quarta pari al 15% Entro il 31.3.2021; quinta pari al 15% Entro il 31.7.2021.
     

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