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Saldo IMU entro il 18.12.2017

  • di Luigi Mondardini

    Versamento della seconda rata IMU per l’anno 2017.

    I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2017 in due rate, scadenti  la prima, il 16.6.2017 e  la seconda, il 18.12.2017. 
     
    Il  versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016.
     
    Eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 18.12.2017, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
     
    In molti casi, in sede di versamento del saldo IMU 2017, quindi, sarà necessario pagare il conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 2017, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. 
     
    In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10.2017, si applicano gli atti adottati per l’anno 2016 (cfr. risposte Min. Economia e Finanze 16.11.2017). 
     
    Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie: fabbricati;  aree fabbricabili;  terreni agricoli.
     
    A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 
     
    Pertanto i  proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l’imposta; l’aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro. 
     
    I soggetti passivi dell’IMU  sono il proprietario dell’immobile o  il titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui:  usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,  superficie; inoltre il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing e  il concessionario di aree demaniali in regime di concessione. 
     
    Entro il 18.12.2017, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2017 per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione. 
     
    A titolo esemplificativo:  
     
    - le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
    - le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze( c.d. “seconde case”);  
    – le abitazioni concesse in locazione o  in comodato (uso) gratuito ( salvo riduzioni) ;  
    - le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;  
    - gli altri  fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;  
    - le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
     

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