E’ il termine entro cui devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2016.
Scadeva il 28 ottobre scorso il termine entro cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 dovevano essere pubblicati sul sito www.finanze.it.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 2015.
Il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016, scaduta il 16 giugno 2016, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015.
Le eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Pertanto in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà quindi necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2016, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito informatico al 28 ottobre 2016; di conseguenza la prima e seconda rata di IMU e TASI possono essere di importo diverso.
Si ricorda che immobili per i quali deve essere versata la seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2016 sono, a titolo esemplificativo:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze, quali le “seconde case”
- le abitazioni concesse in locazione
- le abitazioni concesse in comodato a parenti (ad alcune condizioni è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU)
- le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
- gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli.
Relativamente alla TASI, invece, ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Da quest’anno, quindi, l’imposta è dovuta per le sole unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, accatastate in A/1, A/8 o A/9.
Per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.