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Rottamazione: scadenza del il 31 luglio

  • di Luigi Mondardini

    Effetti del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate

    Conseguenze per i  contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione) e che il 31 luglio non hanno pagato in tutto o in parte la prima o unica rata della “rottamazione”.

    Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata , sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata.

    Può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.

    In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata la  Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

    Non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.

    Possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti.

    In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

    In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

    E’ preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.

    I precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

     

     

     

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