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Rottamazione estesa al periodo 1.1.2017 – 30.9.2017

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta dei carichi trasmessi agli Agenti della riscossione nel periodo.

    Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS. 
     
    Si possono  rottamare i soli carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017.
     
    La nuova rottamazione segue le regole di quella prevista precedente:
     
    - vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della riscossione  con le previste eccezioni (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell’Unione Europea, IVA all’importazione); 
     
     
    - non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali; 
     
    - comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora 
     
    Bisogna  pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto.
     
    Non è  necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale; pertanto il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare.
     
     
    Il modello per la domanda relativa alla nuova rottamazione dei ruoli a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018.
     
    Entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l’autoliquidazione 
    delle somme. 
     
    Gli importi devono essere pagati in unica soluzione oppure in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:
     
    - 31.7.2018, per la totalità delle somme o la prima rata; 
    - 30.9.2018, per la seconda rata;
    - 31.10.2018, per la terza rata;
    - 30.11.2018, per la quarta rata;
    - 28.2.2019, per la quinta rata. 
    I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.
     

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