Il pagamento può essere in una unica soluzione o rateale.
Si ricorda che il pagamento delle somme può avvenire per la totalità (nel luglio 2017) oppure in cinque rate (il 70% degli importi nel 2017, il restante 30% nel 2018), precisamente a luglio, settembre e novembre 2017 e ad aprile e settembre 2018.
Tuttavia risultano ancora irrisolte alcune questioni: ad esempio circa gli effetti, ai fini dell’eventuale mancato perfezionamento della definizione, della presentazione di più domande.
Ed ancora il caso in cui il debitore, per una qualsivoglia ragione, intenda pagare in unica soluzione una cartella/accertamento esecutivo/avviso di addebito e in forma rateale gli altri. Il debitore potrebbe essere indotto a presentare separate istanze, in modo da avvalersi del pagamento rateale solo per alcuni carichi.
In sostanza se ha ricevuto due cartelle di pagamento definibili, può presentare una domanda per una cartella optando per il versamento rateale e un’altra optando per il pagamento in unica soluzione. Al momento peraltro non vi è certezza di tale condotta.
E’ pur vero che la definizione non deve essere totale potendo riguardare uno o più carichi iscritti a ruolo; tuttavia si fa riferimento nella norma alla estinzione del debito (per intero o in forma rateale) all’intero carico, e non alla singola cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito, né, tanto meno, al fatto che il debitore invii una o distinte istanze.
Sotto il profilo operativo si ritiene che la presentazione di distinte domande non possa avere nessun effetto pregiudizievole. Come è noto spetta all’agente della riscossione il compito di liquidare gli importi dandone comunicazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.
Se il debitore, quindi, presenta due modelli, uno in cui evidenzia la volontà di onorare il debito in unica soluzione, un altro in cui opta per il pagamento rateale, il problema, dal punto di vista tecnico, sarebbe a questo punto dell’agente della riscossione, a cui incombe l’obbligo di liquidazione degli importi.