Disponibile il modello DA1 per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione o alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.
L’Agente della riscossione entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Il pagamento delle somme da definizione agevolata può essere effettuato :
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella richiesta di adesione alla sanatoria;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La possibilità di definire in via agevolata riguarda le somme iscritte in ruoli e affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 .
La definizione agevolata può riguardare tutti i tipi di ruolo, indipendentemente dalla natura e dall’ente impositore e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia.
Inoltre viene concessa la possibilità di definire in via agevolata anche gli accertamenti esecutivi nonché gli avvisi di addebito dell’Inps.
In presenza di contenzioso, il debitore che richiede la definizione agevolata deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta.
Sono dovute le somme :
- a titolo di capitale e interesse, aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Sono abbonate le sanzioni , gli interessi di mora , nonché le sanzioni e le somme connesse ai crediti previdenziali.
Per quanto riguarda le cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti .
E’ possibile definire soltanto una parte degli importi riportati nella cartella indicando i carichi specifici per i quali se ne richiede la definizione agevolata.
Per quanto riguarda la rateizzazione delle somme è possibile prevedere un numero massimo di rate pari a 4; in questo caso sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge, ossia pari a al 4,5% .
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.