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Rottamazione cartelle: conto alla rovescia

  • di Luigi Mondardini

    Possibile presentare più istanze, ciascuna aventi a oggetto una diversa pretesa.

    Si evita in tal modo che  il mancato pagamento di una rata determini la revoca della sanatoria per la totalità delle partite rottamabili.

    Inoltre meglio indicare dilazioni differenti per ciascuna delle istanze.

    L’istanza  è inammissibile se il debitore aveva dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016 e non provvede a pagare entro il 21 aprile tutte le rate scadute alla fine dell’anno scorso, maggiorate degli interessi di mora.

    Non è necessario definire tutte le cartelle, potendosi  scegliere di sanare solo una parte di queste.

    I pagamenti possono avvenire:

    - a) presso gli sportelli dell’agente della riscossione;

    - b) utilizzando il bollettino allegato alla comunicazione di Equitalia che può essere pagato anche tramite bancomat, presso gli sportelli bancari autorizzati;

    - c) mediante domiciliazione sul proprio conto corrente bancario. Non è ammesso il pagamento tramite modello F24.

    Nella domanda deve essere indicato il numero delle rate in cui si vuole pagare.

    Si ricorda che la  massima dilazione ammessa è di 5 rate, l’ultima delle quali scadente a settembre 2018.

    La domanda può essere trasmessa  Pec, allegando la copia del documento di identità del debitore; inoltre è ammessa la delega alla trasmissione in favore di un terzo come il  professionista.

    In tal caso occorre allegare  sia il documento del delegante che del delegato.

    Se vi sono contenziosi in corso, occorre barrare la casella contenente l’impegno a rinunciare.  In ogni caso, l’impegno diventa irreversibile solo al perfezionamento della sanatoria, cioè dopo che si siano versate tempestivamente le cifre dovute.

    Con la presentazione della domanda si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari di Equitalia.

    Per le procedure esecutive già in corso, se  si tratta di procedura in fase avanzata (ad esempio, pignoramento presso terzi con dichiarazione positiva del terzo), la stessa prosegue anche dopo la trasmissione dell’istanza. In caso contrario, Equitalia deve fermarsi. I fermi e le ipoteche già iscritti vengono cancellati solo alla conclusione della procedura di sanatoria.

     

     

     

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