Chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle.
Il Decreto legge n.148/2017 ( convertito con modificazioni dalla legge n.172/2017) , prevede una “nuova” definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, previa domanda entro il 15 maggio 2018.
I casi ammessi alla nuova rottamazione, riguardano principalmente i carichi affidati non inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata, ma anche i soggetti che hanno ricevuto il rigetto della precedente istanza per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, relative a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.
È stato, inoltre, chiarito che non è consentita nessuna seconda chance per i soggetti che sono decaduti dalla precedente procedura di definizione.
Per effetto delle modifiche, pertanto, è possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativi al periodo 2000-2016, anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017.
Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, (con il modello DA-2000/17), entro il 15 maggio 2018.
L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 giugno 2018 l’importo della definizione agevolata, nonché le relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sulle somme dovute, si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4, 5 per cento.
Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018; settembre 2018; ottobre 2018; novembre 2018; febbraio 2019.
Una volta presentata l’istanza e in presenza di una dilazione pendente a tale data, sono sospesi i termini di pagamento della rate successive.
Il versamento, può avvenire con domiciliazione bancaria, attraverso i bollettini precompilati predisposti da Equitalia o anche presso gli uffici della società di riscossione.
Non è ammesso il versamento tramite il modello F24.
Questo comporta che, non è possibile estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti di imposta in compensazione.