Prevista la possibilità dalla Legge di Bilancio 2019.
La legge n. 145/2018 prevede che società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possano , anche in deroga dell’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa.
Sono rivalutabili:
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i beni materiali e immateriali iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017, comprese le partecipazioni.
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Sono viceversa esclusi, invece, gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
La rivalutazione può essere eseguita con tre diversi metodi:
A) rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, mantenendo inalterata l’originaria durata dei processi di ammortamento;
B) rivalutazione del solo costo storico, determinando un allungamento del processo di ammortamento se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure producendo con l’incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite;
C) riduzione del fondo ammortamento con conseguente stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
La rivalutazione prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura:
- del 16 per cento per i beni ammortizzabili;
- del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
- il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’ imposta nella misura del 10 per cento.
Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Il maggior valore verrà riconoscimento con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.
Pertanto, fino al raggiungimento del terzo anno successivo a quello di rivalutazione, alla fine dell’esercizio, si calcolerà l’ammortamento sul costo del bene rivalutato, ma, ai fini fiscali, non essendo riconosciuto questo valore, si dovrà effettuare una variazione in aumento.