La rivalutazione esplica i suoi effetti dal 2019.
La Legge di stabilità 2016 ripropone la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, presenti nei bilanci 2014 e 2015.
Tale rivalutazione riguarda tutti i beni d’impresa, producendo sempre effetti fiscali oltre che civilistici.
L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% o al 12%, a seconda che i beni rivalutati siano ammortizzabili o meno. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Nel caso di trasferimento in data anteriore all’inizio del quarto esercizio ( prima del 2019) successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze imponibili si deve considerare il valore anterivalutazione.
Si tratta delle ipotesi di: cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore .
Quindi ai fini fiscali :
- i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata operata; quindi dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, per i soggetti solari.
- Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, il valore rivalutato assume efficacia a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione ; quindi dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari.
Solo per i beni immobili, invece, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.
Decorso il termine di sospensione , il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.
Qualora il bene rivalutato venga ceduto nel corso del periodo di “sospensione” , le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione ; nel contempo viene riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.