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Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni 2017

  • di Luigi Mondardini

    Riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni .

    La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
     
    È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
     
    Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata  nel 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili.
     
    Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dei beni esistenti nel bilancio dell’esercizio 2015 dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2016 da approvare, nella generalità dei casi, entro il 30 aprile 2017. 
     
    Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. 
     
    In particolare : società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato; società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale).
     
    Inoltre: imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate; persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.
     
    La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Tuttavia, per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 
     
    In particolare, tale prospetto deve riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.
     
    Restano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata; le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR; gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale; i soggetti IAS;i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
     
    Possono essere oggetto di rivalutazione i beni materiali ed immateriali diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
     
    Si ritiene pertanto  che la rivalutazione sia possibile per tutti le immobilizzazioni ammortizzabili e non, sia materiali che immateriali;risultano esclusi dal campo di applicazione gli oneri pluriennali, l'avviamento, gli immobili merce e i crediti.
    Stante il carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per “categorie omogenee”.
     
    Quindi:
    - Beni materiali ammortizzabili (esclusi immobili e mobili registrati) : Beni materiali ammortizzabili (esclusi immobili e mobili registrati) In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal D.M. 31/12/1988 in materia di coefficienti di ammortamento.
    - Immobili: Aree non fabbricabili, Fabbricati non strumentali, Fabbricati strumentali per destinazione e Fabbricati strumentali per natura ;
    - Beni mobili iscritti in pubblici registri: Veicoli, Aeromobili,Navi iscritte e non nel registro internazionale;
    - Beni immateriali: rivalutabili distintamente;
    - Partecipazioni in imprese controllate e collegate: Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì conto delle loro caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.); Quote: per ciascuna società controllata/collegata.
     
    La rivalutazione può riguardare sia il  costo storico sia il  fondo ammortamento e consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento; oppure rivalutazione del costo storico con  un allungamento del periodo di ammortamento. Infine mediante riduzione totale o parziale del fondo ammortamento .
     
    Se si utilizza il primo metodo il maggior valore dovrà essere spalmato, nella medesima proporzione, sia ad incremento del costo storico sia ad incremento del fondo di ammortamento. In tal modo non muta  la lunghezza del piano di ammortamento.
    Sui maggiori valori dei beni rivalutati l'imposta sostitutiva dovuta è del 16% sui beni ammortizzabili e 12% sui beni non ammortizzabili.
     
    Le imposte in questione sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle relative addizionali. 
     
    Il versamento delle imposte sostitutive avviene in un’unica rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
     
    Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019).
     
    In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
     

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