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Riqualificazione del fabbricato destinato alla demolizione

  • di Luigi Mondardini

    Uno dei temi più controversi e oggetto di contenzioso.

    Può infatti accadere che una compravendita di fabbricati destinati alla demolizione possa essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione di aree edificabili e dunque essere sempre imponibile.
     
    In tal caso troverebbe applicazione la disciplina delle plusvalenze da cessione ex art. 67 del TUIR.
     
    Questa impostazione è contenuta nella risoluzione n. 395/2008 dove  l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, qualora i fabbricati oggetto di cessione ricadano in un piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare, incrementandole, le cubature esistenti, oggetto della compravendita non possono essere fabbricati, ormai privi di un effettivo valore economico, bensì l’area su cui insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatoria in corso di definizione.
     
    La recente sentenza n. 313/1/18 della C.T. Reg. Torino   interviene sul  tema affermando che è necessario indagare la causa in concreto del negozio cioè l’Ufficio deve fornire  la dimostrazione che oggetto della compravendita  sia un’area con sovrastante un fabbricato. 
     
    Al riguardo, si considera irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno che l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il fabbricato.
     
    Tale orientamento del resto risulta coerente con le decisioni assunte dalla Cass. nn. 4150 del 21 febbraio 2014 e 15629 del 9 luglio 2014.
     
    Tuttavia , nonostante la giurisprudenza stia dando ragione ai contribuenti, l’Amministrazione finanziaria non sembra disponibile a tornare sui suoi passi.
     
    In particolare  l’Agenzia delle Entrate sostiene che debbano essere tenuti in considerazione elementi certi come il prezzo della cessione, l’esistenza di procedure amministrative attivate dalle parti per l’edificazione dell’area o l’attività imprenditoriale svolta dall’acquirente, ove non compatibili con l’atto di vendita avente formalmente a oggetto un fabbricato.
     

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