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Rimborsi iva senza fideiussione

  • di Luigi Mondardini

    Lo prevede il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014.

    Nelle seguenti ipotesi:

    -        per i rimborsi d’importo inferiore ad euro 15.000,00 non è più necessaria la presentazione della garanzia;

    -        per i rimborsi d’importo superiore ad euro 15.000 non è necessaria la presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Rimane l’obbligo di  presentare la garanzia per  le seguenti categorie di  contribuenti:

    -        quelli  a rischio

    -        quelli  non a rischio che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

    -        infine coloro  che richiedono il rimborso  risultante all'atto della cessazione dell'attività.


    Sono considerati contribuenti “a rischio” i soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, (diversi dalle imprese start-up innovative) e coloro a cui nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai seguenti  importi:

    -        al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;  così  per esempio se  un contribuente ha dichiarato un’imposta di 60.000,00 euro successivamente rettificata da parte dell’Amministrazione Finanziaria, quest’ultimo sarà obbligato a presentare la garanzia nel caso in cui la maggior imposta accertata sia superiore a 6.000,00 euro ossia il 10% dell’importo dichiarato;

    -        al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non l’importo di Euro 1.500.000;

    -        all'1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000.


    Quindi per chi  nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, ha ricevuto la  notifica di  avvisi di accertamento o di rettifica,  per verificare la necessità o meno di presentare la garanzia, bisogna controllare che la differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta non sia superiore ai limiti precedentemente indicati.

     

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