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Rilevanza penale delle valutazioni: incertezza negli orientamenti giurisprudenziali

  • di Luigi Mondardini

    I bilanci relativi al 2015 dovranno tenere conto delle novità in tema di false comunicazioni sociali.

    La L. 27.5.2015 n. 69 ha sostituito gli artt. 2621 e 2622 c.c. (ed ha inserito nel codice civile i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter).

    Si distingue tra :

    -        false comunicazioni sociali in società non quotate ex art. 2621 c.c., ipotesi  sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni che riguarda la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore;

    -        false comunicazioni sociali in società quotate ex art. 2622 c.c., ipotesi   sanzionata con la reclusione da tre a otto anni e nella quale, diversamente da quanto accade per le non quotate, i fatti materiali non rispondenti al vero non devono necessariamente essere “rilevanti”.

    Si prevedono in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.) ed una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).

    In relazione al nuovo quadro normativo , si  collocano le incertezze relative alla rilevanza penale o meno del falso valutativo.

    La Cass. Con sentenza  n. 6916/2016 ha stabilito che il falso valutativo, in esito alla ricordata sostituzione degli artt. 2621 e 2622 c.c. non è più previsto dalla legge come reato.

    Nel medesimo senso si era già espressa Cass. n. 33774/2015.

    Peraltro la stessa Cass. Con sentenza  n. 890/2016, ha affermato che, nell'ambito della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione non vale ad escludere la rilevanza penale delle valutazioni  quando violino criteri di valutazione predeterminati.

    Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere a una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi.

     

     

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