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Ricognizione del debito: quale imposta di registro?

  • di Luigi Mondardini

    Per CTR Lombardia l’atto è tassato nella misura del 1%.

    Secondo i giudici lombardi, nella sentenza 3623/2018,  si deve invece applicare l'art. 3 delle Tariffa allegata al DPR 131/1986 – parte prima – che prevede appunto l'applicazione dell'imposta dell'1% a tutti gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.

    Il tema concerne l'enunciazione dell'atto ricognitivo di debito che emerge nel momento in cui il creditore mette in atto le procedure esecutive.

    Spesso la parte debitrice rilascia dichiarazioni unilaterali, con le quali si conferma l'esistenza e la consistenza di un determinato debito.

    È sulla natura di tali atti che occorre indagare per meglio comprendere le conseguenze che derivano dalla loro enunciazione nell'ambito del procedimento esecutivo.
     

    Le opinioni non sono univoche:

    • secondo una parte di giurisprudenza ,  l'atto di ricognizione del debito  costituisce un negozio giuridico unilaterale dal quale non nascono obbligazioni, ma solo la conferma di un rapporto giuridico sottostante, fonte di obbligazioni.
    • Secondo altri, invece, la ricognizione del debito rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni, indipendente dal rapporto sottostante.

    Questo contrasto di interpretazioni – mancando una  specifica norma -  non aiuta a inquadrare il problema dal punto di vista fiscale.

    Pertanto nel momento in cui l'atto ricognitivo del debito viene enunciato nel decreto ingiuntivo, l'Agenzia delle Entrate ne chiede la registrazione, a volte in misura fissa, altre volte in misura proporzionale.

    La giurisprudenza nel corso degli ultimi anni non ha preso mai un indirizzo univoco, anche se si può affermare che le interpretazioni più convincenti propendono per una tassazione in misura fissa attualmente prevista in 200 euro.

    Secondo la recente sentenza della Cassazione n. 481/2018,  nell'ipotesi di riconoscimento del debito, si deve applicare l'imposta di registro in misura fissa, poiché l'atto in questione non produce effetti sostanziali ma solo processuali e quindi ha natura puramente dichiarativa, limitandosi a confermare un'obbligazione esistente.

    C'è poi chi ritiene che, almeno quando il rapporto sottostante si riferisce a operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro applicabile non può che essere quella fissa, in virtù del principio di alternatività tra IVA e Registro.

     

     

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