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Retribuzioni: no in contanti

  • di Luigi Mondardini

    Il divieto scatta dal 1° luglio.

    La legge di Bilancio 2018 prevede  che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 
     
    Pertanto il pagamento della retribuzione  ( compresi gli acconti di modesta entità ) dovrà obbligatoriamente avvenire con  strumenti di pagamento quali: 
     
    - bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o  postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria con mandato di pagamento, emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso  di  suo  comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato. 
     
    La norma si applica ai:
     
    - rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità  di  svolgimento   della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto; 
     
    - rapporti di lavoro originati da contratti  di  collaborazione   coordinata   e continuativa. Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga; 
     
    - contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della 142/2001.
     
    Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i  rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e i rapporti rientranti nell’ambito di  applicazione   dei   contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
     
    Sono  esclusi anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.
    La violazione dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti  consiste nel pagamento  di  una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 
     
    Si precisa infine che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
     

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