L’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014 elimina la responsabilità solidale fiscale negli appalti
Si tratta della responsabilità solidale , per gli appalti di opere o servizi, dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Non subisce modifiche la disciplina prevista dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 che concerne la responsabilità tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per i seguenti versamenti:
- trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR);
- contributi previdenziali;
- premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione di un contratto di appalto di opere o servizi.
L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti ha effetto dal 13 dicembre 2014 , data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.
Peraltro nulla viene detto riguardo agli effetti dell’abrogazione relativamente al periodo precedente tale data.
L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 31/2014.
Occorre tenere distinta la responsabilità del committente da quella dell’appaltatore.
Nel caso del committente è possibile applicare il principio del favor rei.
Pertanto , per il periodo precedente il 13 dicembre 2014, la mancata verifica da parte del committente, prima di pagare la fattura, dei versamenti delle ritenute IRPEF effettuati da parte dell’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) con riferimento alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto di appalto/subappalto, non sarà sanzionata.
La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi negli appalti rimane viceversa in vigore.
Peraltro, in virtù del beneficio d’escussione preventiva del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nel caso in cui sia accertata la responsabilità solidale dei coobbligati, l’azione esecutiva dovrà essere preliminarmente avviata nei confronti di appaltatore ed eventuali subappaltatori; solo in caso di infruttuosa escussione di questi, l’azione di esecuzione potrà essere intentata nei confronti del committente coobbligato solidale.