Con il termine “rent to buy” si fa riferimento al contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.
Si tratta di un contratto che si compone di una locazione e di una opzione per il futuro acquisto.
L'immobile viene ceduto in godimento, ma viene data la possibilità (non l’obbligo) al locatore di acquisirne la proprietà ad un dato momento.
Pertanto, all’interno del canone di “rent to buy”, si possono individuare due componenti: l’una riconducibile alla remunerazione del godimento (similmente ad un canone di locazione); l’altra riconducibile ad un anticipo sul futuro prezzo di acquisto (come un acconto per il futuro ed eventuale acquisto).
Le due diverse componenti del canone di locazione scontano un trattamento impositivo diverso dal punto di vista delle imposte indirette.
La quota di canone va tassata come un normale canone di locazione, mentre la quota di anticipo sul futuro prezzo di acquisto va tassata come un acconto.
La registrazione del contratto, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 4/2015, deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula, conformemente alla disciplina della locazione.
L' Agenzia delle Entrate in relazione all’ipotesi del mancato esercizio dell’opzione di acquisto, esclude la possibilità di rimborsare l’imposta di registro già pagata sugli acconti, anche ove essi vengano restituiti .