Due modalità per acquistare casa con agevolazioni per la prima casa
Dal 1 gennaio 2016 è possibile l’acquisto della prima casa con il leasing immobiliare abitativo (Legge di Stabilità n. 208/2015).
In precedenza (Legge di Stabilità 2014 (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014)) era stato stato disciplinato il rent to buy.
Si tratta di nuove tipologie contrattuali che consentono di godere immediatamente dell’immobile, dietro pagamento di un canone con la facoltà di acquisto al termine di un determinato periodo.
Le principali caratteristiche:
Il Rent to buy: È un contratto per l’acquisto di qualsiasi tipologia immobiliare anche terreni, da parte di qualsiasi soggetto. Si applica sia agli immobili abitativi che commerciali e puo’ essere posto in essere sia da persone fisiche che da società sia in qualità di venditori che acquirenti. Non gode di particolari agevolazioni fiscali.
Il Leasing immobiliare abitativo: Si applica agli immobili destinati ad abitazione principale, anche in corso di costruzione; puo’ essere posto in essere solo verso persone fisiche con reddito non superiore a 55 mila euro, da parte di Banche o intermediari finanziari.
Questa tipologia contrattuale gode di particolari agevolazioni fiscali che lo rendono interessante rispetto ad altre forme di finanziamento:
- L’imposta di registro è ridotta all’1,5%
- i canoni consentono di detrarre il 19% fino a un massimo di 4.000 euro e il 19% del prezzo di riscatto fino a un massimo di 10 mila euro. Se l’acquirente ha meno di 35 anni i limiti massimi vengono raddoppiati diventando 8000 e 20000 euro.